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SKG 2007 19

Sachenrecht

Graubünden · 2007-06-04 · Italiano GR
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rigetto definitivo | Rechtsöffnung

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 In vista della tutela comune dei figli, con accordo del 30 novembre 2001 le parti hanno inoltre pattuito (cifre 4 e 10 dell’accordo): “4. Il padre s’impegna a pagare extra eventuali scuole speciali nella misura del 50% (elvetico). S’impegna inoltre a partecipare a spese per corsi o attività sportive dei bambini sempre nella misura del 50%. Per il resto fa stato il paragrafo 9 della convenzione vecchia.

10. L’appartamento in I. ad H.(ex appartamento coniugale) rimane di proprietà della madre come finora. Il padre rimane per ora garante di questo appartamento; quando la madre lavorerà, questa garanzia non sarà più necessaria e il padre ritirerà la sua firma dalla banca, appena la banca avrà ritenuto valide le garanzie della madre. La madre ha diritto di vendere l’appartamento quando vuole, si terrà gli eventuali utili, ma pagherà al padre fr. 40'000.-- al momento della vendita (il 10% anticipato a suo tempo da lui). Il padre, pagando i debiti allo stato, provvede così a liberare l’appartamento dalle ipoteche legali dei servizi sociali.”

E. 3 omologata la convenzione del 28 maggio 2002. Con essa le cifre 3 e 9 sono state

modificate nel senso qui esposto:

“3.

I figli D., E. e F. restano affidati alle cure di entrambi i genitori i quali

provvederanno, in alternanza fra loro [e meglio come descritto al nuovo

punto (4)] alla loro cura ed alla loro educazione. I genitori eserciteranno

congiuntamente l’autorità parentale.

Padre e madre si obbligano pertanto a collaborare attivamente

all’educazione dei figli. Entrambi i genitori s’impegnano ad avvisare

regolarmente l’altro sulla situazione dei figli ed a richiedere

tempestivamente il consenso per le disposizioni più importanti, come la

scelta degli studi e della professione, gravi malattie o operazioni

mediche ed ogni altro problema esistenziale.

9.

Il padre s’impegna a pagare in ragione di un mezzo le spese scolastiche

supplementari (esempio la retta della scuola privata, Elvetico).

S’impegna inoltre a partecipare alle spese per corsi o attività sportivi dei

bambini sempre in ragione del 50%.”

B.

Su domanda di B., l’Ufficio d’esecuzione di Roveredo in data 19 feb-

braio 2007 ha spiccato nei confronti di A. il precetto esecutivo no. 4040/07 per l’im-

porto di fr. 35'350.-- oltre interesse del 5% dal 16 febbraio 2007. Il credito si fonda

sugli arretrati di contributi alimentari dovuti all’escutente nel periodo dal 1° agosto

2004 al 16 febbraio 2006 ed ai figli nel periodo dal 1° agosto 2004 al 30 giugno 2006

conformemente alle suesposte omologate convenzioni. Interposta opposizione, il

13 marzo 2007 la creditrice ha inoltrato al Presidente del Tribunale distrettuale

Moesa istanza di rigetto definitivo per l’importo in escussione.

C.

Con decisione del 24 aprile 2007, comunicata lo stesso giorno, la

richiesta è stata accolta e l’opposizione rigettata in via definitiva. I costi di procedura

di fr. 400.-- sono stati messi a carico dell’opponente, che è stato condannato a ri-

fondere all’istante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 570.--.

D.

L’opponente s’è aggravato con ricorso del 7 maggio 2007 alla

Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di

spese e ripetibili di prima e seconda istanza, che la decisione del Presidente del

Tribunale distrettuale Moesa sia annullata.

L’istante ha proposto la reiezione del ricorso. Il Presidente del Tribunale

distrettuale non ha inoltrato osservazioni.

E. 4 La Commissione del Tribunale cantonale considera :

1.

Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2 OE

della LEF decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d’op-

posizione (art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono esser impugnate per viola-

zioni di diritto entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi alla Commissione del

Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per ana-

logia le disposizioni degli art. 232 segg. CPC (art. 236 cpv. 3 CPC). Il ricorso del 7

maggio 2007 è rivolto contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale

Moesa del 24 aprile 2007, è motivato e tempestivo. Di conseguenza è ricevibile in

ordine.

2. a)

Conformemente all'art. 80 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere in

giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito si fonda su una sentenza

esecutiva. Dalla legge è richiesta l'esecutorietà della sentenza. La prassi esige

inoltre che la sentenza deve essere formalmente passata in giudicato, quindi non

più contestabile con un mezzo d'impugnazione ordinario. Infine la sentenza deve

essere stata intimata al soggetto (Daniel Staehelin, SchKG I, Basel/Genf/München

1998, art. 80 n. 7 segg.). Nel concreto caso queste premesse manifestamente sono

adempite. Le sentenze del Segretario Assessore della Pretura di Lugano del 24

giugno 1998 e del 5 febbraio 2003, con cui sono state omologate le convenzioni

delle parti del 23 aprile 1998 e del 28 maggio 2002, su cui si fonda il credito in

escussione sono esecutive, formalmente passate in giudicato ed intimate al

debitore. Di conseguenza esse costituiscono titoli esecutivi definitivi ai sensi dell’art.

80 LEF.

b)

Giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF al credito fondato su una sentenza esecu-

tiva, formalmente passata in giudicato ed intimata al soggetto, il debitore può op-

porre unicamente e deve documentare che il debito è estinto, che è prescritto o che

è stato prorogato il termine di pagamento. Conformemente alla volontà del legisla-

tore le possibilità di difesa del debitore in procedure di rigetto definitivo della oppo-

sizione sono estremamente limitate onde impedire una protrazione dell'esecuzione.

Il titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può di conseguenza essere invalidato

con le controprove dell'estinzione, della prescrizione e della proroga del termine di

pagamento. Alla concreta richiesta d’esecuzione il ricorrente oppone l’estinzione del

credito tramite compensazione.

E. 5 c)

Due sono gli obblighi della madre, che si fondano sulle convenzioni

relative alle conseguenze accessorie del divorzio: da una parte l’obbligo di assu-

mere la metà delle spese straordinarie inerenti alla formazione scolastica dei figli

(cifra 9 e modificata cifra 9 delle omologate convenzioni del 23 aprile 1998 e del 28

maggio 2002, atti 1.2.2 e 1.2.3), dall’altra l’obbligo di pagare al padre fr. 40'000.--

dal ricavo della vendita dell’appartamento (cifra 10 dell’accordo in vista della tutela

comune dei figli del 30 novembre 2001, atto 1.7.6). A questi obblighi essa non ha

ottemperato. I tre figli delle parti hanno frequentato l’Istituto Elvetico di Lugano e

stando alla dichiarazione di quest’istituto del 19 aprile 2007 per gli anni dal 1999 al

2005 dal padre sono stati versati fr. 41'560.-- e dalla madre fr. 40'000.-- (atto 1.7.4).

Sennonché l’importo pagato dalla madre alla scuola, trattandosi del ricavo dalla ven-

dita dell’appartamento, spettava al padre, non all’istituto. Fatto quindi direttamente

dalla madre, ma indirettamente dal padre, il versamento dev’essere reputato effet-

tuato dal padre, sicchè è lui che ha pagato alla scuola l’importo complessivo di fr.

81'560.--, come a ragione fa valere il ricorrente. Infatti il versamento all’istituto da

parte della madre doveva esser fatto con il suo denaro e non con il denaro del padre.

Ne viene che il ricorrente è ancora sempre creditore dell’importo di fr. 40'000.-- nei

confronti della resistente.

d)

La resistente contesta l’eccezione di compensazione opposta dal ri-

corrente, assumendo che l’accordo del 30 novembre 2001, stipulato in vista della

modifica della precedente convenzione del 23 aprile 1998, non è stato omologato

da parte del giudice, per cui è privo di effetti giuridici. Questo argomento è però di

primo acchito destituito di fondamento.

Mantenuta è l'opposizione, se l'opponente prova con documenti che il debito

è stato estinto. Se l'estinzione è fondata sulla compensazione con una contropre-

tesa del debitore, questa dev'essere documentata con una sentenza giudiziaria giu-

sta l'art. 81 cpv. 1 LEF o con un'incondizionato riconoscimento di debito della con-

troparte (DTF 115 III 100, PTC 1990 no. 31). Il titolo di rigetto definitivo dell'opposi-

zione può di conseguenza essere invalidato con controprove, vale a dire con docu-

menti. Nel concreto caso l’accordo del 30 novembre 2001, firmato dalle parti, è

un'incondizionato riconoscimento di debito della resistente. Per la conclusione di un

accordo è necessaria la concorde e reciproca volontà delle parti (art. 1 cpv. 1 CO).

L’art. 140 CC (il vecchio art. 158 cifra 5 CC, invocato dalla resistente) trova applica-

zione - fra l’altro - alle convenzioni in procedure di divorzio, quindi stipulate prima

del divorzio (DTF 127 III 361), e a quelle in procedure di modificazione, se le rego-

larizzazioni sono sottratte alla disposizione delle parti (segnatamente se hanno per

E. 6 oggetto interessi dei figli). Per contro l’art. 140 non è applicabile dopo che il divorzio

è passato in giudicato, se le parti in una procedura giudiziaria concludono una con-

venzione su pretese di cui possono disporre liberamente (Urs Gloor, Basler Kom-

mentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl. 2006, art. 140 n. 1). Nel concreto caso potendo

le parti disporre liberamente del credito rispettivamente del debito dal ricavo della

vendita dell’appartamento, la cifra 10 dell’accordo del 30 novembre 2001 non ne-

cessitava dell’omologazione da parte del giudice. Anche se non omologata essa è

giuridicamente valida. La resistente non può quindi pretendere che la contropretesa

del ricorrente non è assistita da un riconoscimento di debito da lei sottoscritto.

L’ulteriore argomento della resistente, secondo cui la cifra 9 dell’omologata

convenzione del 28 maggio 2002 contempla unicamente le spese scolastiche del

primogenito, è a quanto pare sostenuto unicamente per evidenti fini di causa.

Oggetto d’interpretazione è il testo dell’accordo, se attorno al significato dello stesso

volge la questione litigiosa. La vera volontà di una parte, che direttamente non può

essere documentata, è accertata soggettivamente, se è deducibile da indizi. Se ciò

non è il caso, essa va costatata oggettivamente, pertanto secondo il significato che

parti ragionevoli avrebbero dato alla dichiarazione nelle circostanze date. Se non vi

sono dei dubbi che la volontà concorda col testo contrattuale, è questo che va

interpretato. Nell’evenienza concreta la modificata cifra 9 della convenzione del 28

maggio 2002 va interpretata tenendo conto della stessa cifra della convenzione del

23 aprile 1998. Ambedue le cifre lasciano concludere alla vera volontà delle parti e

questa collima col testo delle stesse. Volontà e manifestazione della stessa sono

concordi. In tal caso la clausola contrattuale è da interpretare alla lettera. Per

l’interpretazione della resistente non v’è spazio.

e)

Alla luce di quanto esposto la resistente non può opporre al ricorrente

l’esclusione della compensazione (art. 125 cifra 2 CO). Che i contributi alimentari le

siano assolutamente necessari per il suo e il mantenimento dei figli non è stato da

lei né preteso, né documentato (Peter, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4.

Aufl. 2007, art. 125 n. 9). Coi fr. 40'000.--, che appartengono al padre, la madre ha

pagato la sua parte di prestazione alimentare (la scuola), per cui indirettamente la

sua parte di alimenti è stata versata dal padre. In questa misura la madre deve

lasciarsi mettere in conto pagamenti di mantenimento del padre (mantenimento in

denaro). Il ricorso deve perciò essere accolto, l’impugnata decisione annullata e

l’opposizione al precetto esecutivo no. 4040/07 dell’Ufficio d’esecuzio-ne di

Roveredo mantenuta.

E. 7 3. Le spese giudiziarie e le indennità a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 OTLEF). Ripetibili dell’importo di fr. 1'200.-- delle due istanze si rivelano adeguate al dispendio di tempo del rappresentante del ricorrente.

E. 8 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione è annullata. 2. L’istanza di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione no. 4040/07 dell’Ufficio d’esecuzione di Roveredo è respinta. 3. I costi della procedura di rigetto dell’opposizione di fr. 400.-- e quelli della procedura di ricorso di fr. 600.-- vanno a carico della resistente, che rifonde al ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa) per ripetibili di ambedue le istanze. 4. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lit. b della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della de- cisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 04 giugno 2007 Comunicata per iscritto il: SKG 07 19 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Rehli e Sutter-Ambühl Attuario Crameri —————— Visto il ricorso in materia di esecuzione e fallimento di A., 6537 Grono, debitore, opponente e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 24 aprile 2007, co- municata il 24 aprile 2007, in re B. C ., 6900 Lugano, creditrice, istante e resistente, rappresentata dall’avv. Yves Flückiger, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano, contro il ricorrente, concernente rigetto definitivo dell’opposizione, è risultato: A. 1. Il matrimonio contratto tra C. (ora A.) e B. è stato sciolto per divorzio con sentenza del Segretario Assessore della Pretura di Lugano del 24 giugno 1998,

2 con cui è stata omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, stipulata dalle parti il 23 aprile 1998. Le cifre 3, 9 e 10 della convenzione sono del seguente tenore: “3. I figli D., E. e F. verranno affidati alle cure della madre, la quale eserciterà pure l’autorità parentale. Madre e padre si obbligano a collaborare attivamente nell’educazione dei figli. 9. Tutte le spese mediche non coperte dalla cassa malati o da altra assicurazione, come pure tutte le spese ortodentistiche sono a carico di entrambi i genitori in ragione di un mezzo ciascuno. Pure eventuali spese straordinarie legate alla formazione scolastica, alle attività extra- scolastiche od alla formazione linguistica e/o professionale e/o sportiva dei figli saranno da concordare dai coniugi ed il loro costo sarà assunto dagli stessi in ragione di un mezzo ciascuno.

10. L’abitazione coniugale, sita in I. ad H., resterà occupata dalla signora B. e dai figli. I signori C. danno atto di aver già provveduto allo scioglimento del regime patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale e di avere regolato i propri rapporti di dare ed avere. Nel caso in cui la signora C. dovesse vendere l’appartamento no. 7 situato in I. ad H., donatole dal marito nel 1997 - abitazione coniugale - essa s’impegna a versargli la metà del guadagno netto (prezzo di vendita dedotte le relative spese, gli oneri ipotecari ed i tributi pubblici) per un limite massimo di fr. 25'000.- -. ...........” 2. In vista della tutela comune dei figli, con accordo del 30 novembre 2001 le parti hanno inoltre pattuito (cifre 4 e 10 dell’accordo): “4. Il padre s’impegna a pagare extra eventuali scuole speciali nella misura del 50% (elvetico). S’impegna inoltre a partecipare a spese per corsi o attività sportive dei bambini sempre nella misura del 50%. Per il resto fa stato il paragrafo 9 della convenzione vecchia.

10. L’appartamento in I. ad H.(ex appartamento coniugale) rimane di proprietà della madre come finora. Il padre rimane per ora garante di questo appartamento; quando la madre lavorerà, questa garanzia non sarà più necessaria e il padre ritirerà la sua firma dalla banca, appena la banca avrà ritenuto valide le garanzie della madre. La madre ha diritto di vendere l’appartamento quando vuole, si terrà gli eventuali utili, ma pagherà al padre fr. 40'000.-- al momento della vendita (il 10% anticipato a suo tempo da lui). Il padre, pagando i debiti allo stato, provvede così a liberare l’appartamento dalle ipoteche legali dei servizi sociali.” 3. A modifica delle cifre 3 e 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, pronunciato con giudizio del 24 giugno 1998, con sentenza del Segretario Assessore della Pretura di Lugano del 5 febbraio 2003 è stata

3 omologata la convenzione del 28 maggio 2002. Con essa le cifre 3 e 9 sono state modificate nel senso qui esposto: “3. I figli D., E. e F. restano affidati alle cure di entrambi i genitori i quali provvederanno, in alternanza fra loro [e meglio come descritto al nuovo punto (4)] alla loro cura ed alla loro educazione. I genitori eserciteranno congiuntamente l’autorità parentale. Padre e madre si obbligano pertanto a collaborare attivamente all’educazione dei figli. Entrambi i genitori s’impegnano ad avvisare regolarmente l’altro sulla situazione dei figli ed a richiedere tempestivamente il consenso per le disposizioni più importanti, come la scelta degli studi e della professione, gravi malattie o operazioni mediche ed ogni altro problema esistenziale. 9. Il padre s’impegna a pagare in ragione di un mezzo le spese scolastiche supplementari (esempio la retta della scuola privata, Elvetico). S’impegna inoltre a partecipare alle spese per corsi o attività sportivi dei bambini sempre in ragione del 50%.” B. Su domanda di B., l’Ufficio d’esecuzione di Roveredo in data 19 feb- braio 2007 ha spiccato nei confronti di A. il precetto esecutivo no. 4040/07 per l’im- porto di fr. 35'350.-- oltre interesse del 5% dal 16 febbraio 2007. Il credito si fonda sugli arretrati di contributi alimentari dovuti all’escutente nel periodo dal 1° agosto 2004 al 16 febbraio 2006 ed ai figli nel periodo dal 1° agosto 2004 al 30 giugno 2006 conformemente alle suesposte omologate convenzioni. Interposta opposizione, il 13 marzo 2007 la creditrice ha inoltrato al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa istanza di rigetto definitivo per l’importo in escussione. C. Con decisione del 24 aprile 2007, comunicata lo stesso giorno, la richiesta è stata accolta e l’opposizione rigettata in via definitiva. I costi di procedura di fr. 400.-- sono stati messi a carico dell’opponente, che è stato condannato a ri- fondere all’istante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 570.--. D. L’opponente s’è aggravato con ricorso del 7 maggio 2007 alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza, che la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa sia annullata. L’istante ha proposto la reiezione del ricorso. Il Presidente del Tribunale distrettuale non ha inoltrato osservazioni.

4 La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d’op- posizione (art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono esser impugnate per viola- zioni di diritto entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per ana- logia le disposizioni degli art. 232 segg. CPC (art. 236 cpv. 3 CPC). Il ricorso del 7 maggio 2007 è rivolto contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 24 aprile 2007, è motivato e tempestivo. Di conseguenza è ricevibile in ordine.

2. a) Conformemente all'art. 80 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito si fonda su una sentenza esecutiva. Dalla legge è richiesta l'esecutorietà della sentenza. La prassi esige inoltre che la sentenza deve essere formalmente passata in giudicato, quindi non più contestabile con un mezzo d'impugnazione ordinario. Infine la sentenza deve essere stata intimata al soggetto (Daniel Staehelin, SchKG I, Basel/Genf/München 1998, art. 80 n. 7 segg.). Nel concreto caso queste premesse manifestamente sono adempite. Le sentenze del Segretario Assessore della Pretura di Lugano del 24 giugno 1998 e del 5 febbraio 2003, con cui sono state omologate le convenzioni delle parti del 23 aprile 1998 e del 28 maggio 2002, su cui si fonda il credito in escussione sono esecutive, formalmente passate in giudicato ed intimate al debitore. Di conseguenza esse costituiscono titoli esecutivi definitivi ai sensi dell’art. 80 LEF. b) Giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF al credito fondato su una sentenza esecu- tiva, formalmente passata in giudicato ed intimata al soggetto, il debitore può op- porre unicamente e deve documentare che il debito è estinto, che è prescritto o che è stato prorogato il termine di pagamento. Conformemente alla volontà del legisla- tore le possibilità di difesa del debitore in procedure di rigetto definitivo della oppo- sizione sono estremamente limitate onde impedire una protrazione dell'esecuzione. Il titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può di conseguenza essere invalidato con le controprove dell'estinzione, della prescrizione e della proroga del termine di pagamento. Alla concreta richiesta d’esecuzione il ricorrente oppone l’estinzione del credito tramite compensazione.

5 c) Due sono gli obblighi della madre, che si fondano sulle convenzioni relative alle conseguenze accessorie del divorzio: da una parte l’obbligo di assu- mere la metà delle spese straordinarie inerenti alla formazione scolastica dei figli (cifra 9 e modificata cifra 9 delle omologate convenzioni del 23 aprile 1998 e del 28 maggio 2002, atti 1.2.2 e 1.2.3), dall’altra l’obbligo di pagare al padre fr. 40'000.-- dal ricavo della vendita dell’appartamento (cifra 10 dell’accordo in vista della tutela comune dei figli del 30 novembre 2001, atto 1.7.6). A questi obblighi essa non ha ottemperato. I tre figli delle parti hanno frequentato l’Istituto Elvetico di Lugano e stando alla dichiarazione di quest’istituto del 19 aprile 2007 per gli anni dal 1999 al 2005 dal padre sono stati versati fr. 41'560.-- e dalla madre fr. 40'000.-- (atto 1.7.4). Sennonché l’importo pagato dalla madre alla scuola, trattandosi del ricavo dalla ven- dita dell’appartamento, spettava al padre, non all’istituto. Fatto quindi direttamente dalla madre, ma indirettamente dal padre, il versamento dev’essere reputato effet- tuato dal padre, sicchè è lui che ha pagato alla scuola l’importo complessivo di fr. 81'560.--, come a ragione fa valere il ricorrente. Infatti il versamento all’istituto da parte della madre doveva esser fatto con il suo denaro e non con il denaro del padre. Ne viene che il ricorrente è ancora sempre creditore dell’importo di fr. 40'000.-- nei confronti della resistente. d) La resistente contesta l’eccezione di compensazione opposta dal ri- corrente, assumendo che l’accordo del 30 novembre 2001, stipulato in vista della modifica della precedente convenzione del 23 aprile 1998, non è stato omologato da parte del giudice, per cui è privo di effetti giuridici. Questo argomento è però di primo acchito destituito di fondamento. Mantenuta è l'opposizione, se l'opponente prova con documenti che il debito è stato estinto. Se l'estinzione è fondata sulla compensazione con una contropre- tesa del debitore, questa dev'essere documentata con una sentenza giudiziaria giu- sta l'art. 81 cpv. 1 LEF o con un'incondizionato riconoscimento di debito della con- troparte (DTF 115 III 100, PTC 1990 no. 31). Il titolo di rigetto definitivo dell'opposi- zione può di conseguenza essere invalidato con controprove, vale a dire con docu- menti. Nel concreto caso l’accordo del 30 novembre 2001, firmato dalle parti, è un'incondizionato riconoscimento di debito della resistente. Per la conclusione di un accordo è necessaria la concorde e reciproca volontà delle parti (art. 1 cpv. 1 CO). L’art. 140 CC (il vecchio art. 158 cifra 5 CC, invocato dalla resistente) trova applica- zione - fra l’altro - alle convenzioni in procedure di divorzio, quindi stipulate prima del divorzio (DTF 127 III 361), e a quelle in procedure di modificazione, se le rego- larizzazioni sono sottratte alla disposizione delle parti (segnatamente se hanno per

6 oggetto interessi dei figli). Per contro l’art. 140 non è applicabile dopo che il divorzio è passato in giudicato, se le parti in una procedura giudiziaria concludono una con- venzione su pretese di cui possono disporre liberamente (Urs Gloor, Basler Kom- mentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl. 2006, art. 140 n. 1). Nel concreto caso potendo le parti disporre liberamente del credito rispettivamente del debito dal ricavo della vendita dell’appartamento, la cifra 10 dell’accordo del 30 novembre 2001 non ne- cessitava dell’omologazione da parte del giudice. Anche se non omologata essa è giuridicamente valida. La resistente non può quindi pretendere che la contropretesa del ricorrente non è assistita da un riconoscimento di debito da lei sottoscritto. L’ulteriore argomento della resistente, secondo cui la cifra 9 dell’omologata convenzione del 28 maggio 2002 contempla unicamente le spese scolastiche del primogenito, è a quanto pare sostenuto unicamente per evidenti fini di causa. Oggetto d’interpretazione è il testo dell’accordo, se attorno al significato dello stesso volge la questione litigiosa. La vera volontà di una parte, che direttamente non può essere documentata, è accertata soggettivamente, se è deducibile da indizi. Se ciò non è il caso, essa va costatata oggettivamente, pertanto secondo il significato che parti ragionevoli avrebbero dato alla dichiarazione nelle circostanze date. Se non vi sono dei dubbi che la volontà concorda col testo contrattuale, è questo che va interpretato. Nell’evenienza concreta la modificata cifra 9 della convenzione del 28 maggio 2002 va interpretata tenendo conto della stessa cifra della convenzione del 23 aprile 1998. Ambedue le cifre lasciano concludere alla vera volontà delle parti e questa collima col testo delle stesse. Volontà e manifestazione della stessa sono concordi. In tal caso la clausola contrattuale è da interpretare alla lettera. Per l’interpretazione della resistente non v’è spazio. e) Alla luce di quanto esposto la resistente non può opporre al ricorrente l’esclusione della compensazione (art. 125 cifra 2 CO). Che i contributi alimentari le siano assolutamente necessari per il suo e il mantenimento dei figli non è stato da lei né preteso, né documentato (Peter, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. Aufl. 2007, art. 125 n. 9). Coi fr. 40'000.--, che appartengono al padre, la madre ha pagato la sua parte di prestazione alimentare (la scuola), per cui indirettamente la sua parte di alimenti è stata versata dal padre. In questa misura la madre deve lasciarsi mettere in conto pagamenti di mantenimento del padre (mantenimento in denaro). Il ricorso deve perciò essere accolto, l’impugnata decisione annullata e l’opposizione al precetto esecutivo no. 4040/07 dell’Ufficio d’esecuzio-ne di Roveredo mantenuta.

7 3. Le spese giudiziarie e le indennità a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 OTLEF). Ripetibili dell’importo di fr. 1'200.-- delle due istanze si rivelano adeguate al dispendio di tempo del rappresentante del ricorrente.

8 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione è annullata. 2. L’istanza di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione no. 4040/07 dell’Ufficio d’esecuzione di Roveredo è respinta. 3. I costi della procedura di rigetto dell’opposizione di fr. 400.-- e quelli della procedura di ricorso di fr. 600.-- vanno a carico della resistente, che rifonde al ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa) per ripetibili di ambedue le istanze. 4. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lit. b della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della de- cisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario